INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA' NELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

Ai sensi dell’articolo 2 lett. 22 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, costituisce un «rischio di sostenibilità» un “evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento“.

81 SCF (la “SCF” o la “Società“) è consapevole della possibile incidenza dei rischi di sostenibilità sulla profittabilità degli investimenti finanziari e sull’andamento del loro controvalore nel tempo. Inoltre, la Società è consapevole che gli investimenti effettuati in alcuni settori merceologici o produttivi presentano rischi di sostenibilità – materiali e/o di transazione, attuali o potenziali – in misura maggiore di altri, per via dei cambiamenti ambientali, socioeconomici in atto nonché delle tendenze normative in essere.

Sulla base di questi presupposti, la Società, nel processo di selezione dell’universo degli strumenti finanziari dalla stessa raccomandabili ai sensi della legge applicabile, al fine di ridurre il rischio di sostenibilità, ha individuato e ad oggi applica le seguenti misure:

  • esclude l’investimento diretto in società che operano esclusivamente o prevalentemente in settori, o che svolgono prevalentemente attività in settori, controversi quali: mine antiuomo e bombe a grappolo, armi nucleari, chimiche o biologiche; energia nucleare; organismi geneticamente modificati; alcolici; tabacco; gioco d’azzardo; intrattenimento per adulti;
  • evita di rilasciare raccomandazioni che comportino un investimento diretto in società o altre entità, qualora si abbia notizia o vi sia il fondato timore che tali società o entità non rispettino i diritti umani, oppure i principi e i diritti fondamentali per la tutela dei lavoratori;
  • predilige, nella selezione dei fondi d’investimento, a parità di altri fattori, gli strumenti caratterizzati da rating medio ESG (almeno BBB o sufficiente) e da trascurabile o residuale esposizione a temi controversi.

La versione n.2 della dichiarazione in esame contiene modifiche, rispetto alla versione antecedente, intese a meglio precisare la natura e la portata delle misure predisposte dalla società al fine di ridurre il rischio di sostenibilità relativo agli strumenti finanziari raccomandabili

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di assicurazioni sui fattori di sostenibilità

ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

Ai sensi dell’articolo 2 lett. 24 del Regolamento (UE) 2019/2088 (“SFDR“) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, costituiscono «fattori di sostenibilità» le “problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva”.

Ulteriormente, l’SFDR prescrive che i consulenti finanziari pubblichino e aggiornano sui propri siti web informazioni indicanti se – tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell’ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali forniscono consulenza – nel fornire le proprie raccomandazioni essi prendono in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; oppure, in caso contrario, chiariscano le ragioni per cui non prendono in considerazione, nel fornire consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. In tal ultimo caso, i consulenti finanziari sono inoltre chiamati a rendere, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendano prendere in considerazione tali effetti negativi.

81 SCF (la “SCF” o la “Società“) è consapevole dell’importanza di promuovere da un lato investimenti sostenibili; dall’altro, di favorire emittenti che operino in modo tale da non danneggiare significativamente, nello svolgimento delle attività caratteristiche, alcuno scopo ambientale o sociale. Per queste ragioni, la SCF privilegia a parità di condizioni, nella prestazione delle proprie raccomandazioni di investimento, mediante un processo di selezione diretto od indiretto, strumenti finanziari riferibili ad imprese o emittenti che adottano prassi virtuose incentrate sull’impiego di metodi produttivi rispettosi dell’ambiente, sulla garanzia di condizioni di lavoro inclusive e attente ai diritti umani e sull’adozione dei migliori standard di governo d’impresa.

Tuttavia, al momento, nel prestare le proprie raccomandazioni d’investimento, la Società non prende in specifica considerazione gli effetti negativi degli investimenti raccomandati sui fattori di sostenibilità, come sopra definiti, né effettua valutazioni volte a determinare e ponderare gli effetti negativi che un certo investimento può comportare rispetto ai cd. pillar E-S-G.

Tale scelta è stata assunta dalla Società in considerazione della tipologia di prodotti finanziari raccomandabili, nonché della complessità e onerosità di un siffatto processo di valutazione, anche alla luce dell’elevato grado di analiticità prevista dalla normativa vigente (si rimanda, principalmente, ai criteri dettati dalla normativa di attuazione dello SFDR[1]) per la valutazione di tali effetti negativi, e dei requisiti individuati a tale scopo dalla applicabile disciplina regolamentare. Ad ogni modo, 81 SCF provvederà a verificare, periodicamente, la sussistenza di condizioni di mercato che favoriscano la possibilità di tenere conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nella prestazione delle proprie raccomandazioni all’investimento.


[1] Il richiamo va al Regolamento Delegato UE 2022/1288 del 6 aprile 2022, che – come recita la relativa rubrica – “integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche


INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITA' NELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

Al senso dell’articolo 5 della SFDR, “i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web“.

81 SCF (la “SCF” o la “Società“), in considerazione dell’organigramma aziendale, ha adottato una politica retributiva volta ad escludere che, nella formulazione delle raccomandazioni all’investimento, possano prevalere interessi egoistici o altri fattori di distorsione, rispetto agli interessi dei clienti della Società. Tale politica non prevede, dunque, forme di incentivo che potrebbero indurre il personale rilevante della Società e, in particolare, i consulenti finanziari che operano per suo conto, a:

(i). trascurare le preferenze di sostenibilità manifestate dai propri clienti, in ragione di un ritorno economico individuale, diretto o indiretto; oppure

(ii). raccomandare strumenti finanziari tali da esporre gli investitori – rispetto a singoli strumenti di investimento o in forma aggregata – a rischi di sostenibilità in maniera ingiustificata, in vista di una più vantaggiosa retribuzione a livello personale.

La versione n.2 della dichiarazione in esame contiene modifiche, rispetto alla versione antecedente, intese a riflettere correttamente le politiche retributive attualmente adottate dalla società di consulenza e, in particolare, al fine di dare conto dell’esclusione di componenti variabili ai fini della determinazione della retribuzione dei soggetti rilevanti“.